Per la configurazione del reato di "atti persecutori" cd. "stalking" è sufficiente "che gli atti persecutori creino un grave stato di turbamento emotivo tale da destabilizzare la vittima, non potendosi ricondurre la fattispecie dell'articolo de qua ad una ripetizione dell'art. 582 c.p. (lesioni). Il reato si integrera pertanto, anche senza atti diretti contro l'incolumità fisica.

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